Direzione Generale
Prot. n. AOODRUM – 1660 C/2
Perugia, 14/03/2010
Oggetto: Disponibilità di 3 posti presso l’USR per l’Umbria da coprire con dirigenti scolastici e/o docenti di ruolo di ogni ordine e grado di scuola per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n 448– art. 26, comma 8. Anno scolastico 2010/2011.
1. Premessa
L’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, dell’opera di dirigenti scolastici e di docenti, compreso il personale educativo, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente determinato con decreto interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999.
Tenuto conto anche delle indicazioni contenute nel piano programmatico previsto dall’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del contenimento della spesa, la durata massima del collocamento fuori ruolo da disporre ai sensi della presente nota resta fissata, così come prevista con circolare n. 26 del 2/3/2009, in due anni scolastici, salva motivata revoca dell’incarico da parte di questo ufficio.
Per la concreta individuazione dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, si fa riferimento, in via esemplificativa, alle seguenti aree:
- sostegno e supporto, in relazione all’attuazione dell’autonomia scolastica, alla ricerca educativa, alla didattica, alla pianificazione dell’offerta formativa, con particolare riferimento ai processi di innovazione in atto, alle iniziative di continuità tra i vari gradi di scuola, all’organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e aggiornamento del personale, innovazione didattica, progetti di valutazione e qualità della formazione, progetti di carattere internazionale, attività di orientamento, attuazione del diritto-dovere all’istruzione e all’istruzione e formazione professionale, ecc.;
- sostegno e supporto per l’attuazione dell’autonomia scolastica nel territorio, ai processi organizzativi e valutativi dell’autonomia scolastica stessa (documentazione, consulenza, iniziative di sportello, monitoraggio, valutazione ecc.);
- sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca, alla educazione degli adulti, all’educazione alla convivenza civile (alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare, all’affettività), integrazione scolastica dei soggetti disabili, pari opportunità donna-uomo, dispersione scolastica, disagi della condizione giovanile, consulte provinciali studentesche, orientamento scolastico, attività complementari e integrative;
- raccordi interistituzionali (alternanza scuola - lavoro, esperienze formative e stage) istruzione e formazione superiore integrata, rapporti col territorio;
- gestione e organizzazione, (organi collegiali, attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie, ecc.).
2. Contingente dei posti assegnati all’amministrazione scolastica centrale e periferica
Il contingente nazionale di dirigenti scolastici e di docenti di ruolo utilizzato per la realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, è fissato in complessive 500 unità. Di dette unità, 7 sono destinate all’USR per l’Umbria, di cui 4 risultano attualmente ricoperte con docenti di ruolo. Pertanto la procedura di cui al presente provvedimento riguarda la copertura di 3 posti, salvo scorrimento per ulteriori disponibilità al momento non previste
Con atto successivo si procederà ad assegnare il personale collocato utilmente nella graduatoria alle rispettive aree di attività. L’attività di supporto, si esplicherà di norma presso la sede della Direzione Regionale con possibilità di articolare progetti anche presso le sedi provinciali in cui si articola l’USR dell’Umbria. A tal fine i candidati dovranno dichiarare nella domanda la disponibilità a raggiungere la sede assegnata in caso di nomina e di rimanervi per il periodo connesso con l’espletamento dell’incarico nonché la disponibilità a seguire progetti per un periodo determinato anche in sede diversa nell’ambito della regione.
3. Presentazione delle domande
Il presente avviso verrà, previa informativa alle OO.SS regionali del comparto scuola, affisso all’albo degli Uffici scolastici regionale e provinciali il giorno 19 marzo 2010.
Al fine di favorire la capillare pubblicazione delle suddetta procedura, verrà inviata copia all’indirizzo della Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione (pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it)per l’inserimento nella rete Intranet e nel sito Internet del MIUR.
Le domande da parte del personale interessato, riferite alle assegnazioni con decorrenza dall’anno scolastico 2010/2011, devono essere inviate a questo Ufficio ( USR per l’Umbria via Palermo, 06129 Perugia) non oltre il giorno 20 aprile 2010. A tal fine farà fede la data di spedizione.
Ciascuna domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
- cognome, nome, ordine e grado di scuola e data di immissione in ruolo;
- recapito postale per le comunicazioni e numero telefonico.
- area di attività, di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), nella quale si preferisce essere utilizzati in relazione alle proprie competenze professionali maturate. Tale indicazione costituirà la base di accertamento in sede di colloquio.
- dichiarazione, in caso di nomina, di disponibilità a raggiungere la sede assegnata e di permanervi per il periodo connesso con l’espletamento dell’incarico, nonché la disponibilità a seguire progetti per un periodo determinato anche in sede diversa nell’ambito della regione Umbria.
L’interessato è tenuto a rilasciare, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione di non aver presentato analoga istanza ad altro Ufficio dell’amministrazione scolastica centrale o periferica, nonché di aver superato il periodo di prova. La mancanza di tali dichiarazioni sarà motivo di esclusione dalla prova di selezione.
A corredo della domanda, va accluso il curriculum personale, nel quale devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti, nonché l’eventuale conoscenza di lingue straniere. Per coloro che hanno già partecipato alla precedente tornata concorsuale, è possibile fare riferimento ai titoli già agli atti di quest’USR (se non ritirati) evidenziando solo le modificazioni intervenute.
4. Valutazione degli aspiranti
Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all’autonomia deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale. Si indicano, in via esemplificativa, tali requisiti:
- competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;
- motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione;
- capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità;
- spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall’autonomia.
Nell’ambito del colloquio, viene, altresì, accertata la conoscenza a livello avanzato, da parte del candidato, dell’utilizzo dei sistemi applicativi informatici di più comune impiego.
La tipologia dei titoli, secondo la previsione della normativa in oggetto, va ripartita in tre aree: titoli culturali, titoli scientifici e titoli professionali.
L’esame dei candidati è effettuato da una Commissione appositamente costituita presso questo ufficio, attraverso la valutazione dei titoli presentati e un colloquio finalizzato all’accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le problematiche dell’area di utilizzazione.
La Commissione dispone di 100 punti, di cui 40 per i titoli e 60 per il colloquio.
Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si indicano i seguenti:
titoli culturali: (fino ad un massimo di 15 punti ): diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, contratti universitari, vincite di altri concorsi, borse di studio;
titoli scientifici : (fino ad un massimo di 10 punti): ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori originali;
titoli professionali : (fino ad un massimo di 15 punti): incarichi svolti all’interno dell’amministrazione della pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche nell’ambito di progetti che vedono coinvolti Università, I.N.VAL.S.I., A.N.S.A.S, Centri di ricerca e formazione, ecc.
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, viene predisposta una graduatoria di merito in base alla quale sono individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili e ai compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione richiesta.
La graduatoria predetta viene affissa all’albo dell’Ufficio; inoltre, verrà inviata copia, con e-mail, all’indirizzo della Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione ( pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it ) per l’inserimento nella rete Intranet e nel sito Internet del MIUR.
5. Collocamenti fuori ruolo
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore a un quinquennio i docenti, all’atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all’atto del provvedimento.
Ai dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell’area della dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente durata superiore a un quinquennio comportano la perdita della sede di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all’atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i dirigenti scolastici sono adottati dal Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale competente in relazione, rispettivamente, alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.
L’Ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Il personale collocato fuori ruolo può rinunciare all’assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone comunicazione all’ufficio che valuterà la richiesta.
Sia la revoca da parte dell’Ufficio, che la rinuncia da parte dell’interessato hanno effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo.
6. Disposizioni finali
Al termine di ciascun anno scolastico, verrà inviata alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma, una relazione sull’attività svolta dal personale assegnato.
Il Direttore Generale
F.to Nicola Rossi
Al M.P.I. – Dipartimento per l’istruzione Servizio per la comunicazione – Roma
Agli Uffici scolastici regionali
Agli Uffici territoriali della regione Umbria
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione Umbria
Alle OO.SS. regionali della scuola
All’Albo dell’USR
Al Sito web dell’USR
Agli Organi di Stampa