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Assenze dirigenti scolastici
Dirigenti scolastici - Assenze dal servizio11/05/2011 Personale scuola Dirigenti scolastici


Direzione Generale

Prot. AOODRUM 2454/C.1

Perugia, 21/04/2011

Oggetto: Dirigenti scolastici - Assenze dal servizio.

Si fa seguito a numerose richieste di chiarimento qui pervenute per le vie brevi in materia di assenze del personale Dirigente scolastico.

Va innanzitutto premesso che, come è noto, le fonti normative che disciplinano la materia prevedono l’obbligo a carico dei soggetti interessati di inviare con tempestività la comunicazione dei vari tipi di assenza. Si pregano quindi le SS.LL. di disporre in modo che le predette comunicazioni siano inviate senza indugio agli uffici competenti.

Ciò premesso, si ritiene utile un breve esame della casistica più frequente sul tema in questione.

1. Assenze dal servizio per ferie: - Art 16 CCNL/06 di area, confermato dal CCNL/2010.

Come è noto, l’ottavo comma dell’articolo 16 del CCNL di area, sancisce la personale e diretta responsabilità del Dirigente Scolastico nella gestione delle proprie ferie che devono essere "comunicate al direttore dell’ufficio scolastico regionale in modo da garantire la continuità del servizio"; l’onere della semplice comunicazione non affievolisce, ovviamente, l’obbligo del puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nell’undicesimo comma dello stesso articolo, che permettono di differire al primo semestre dell’anno scolastico successivo o alla fine del medesimo anno il godimento delle ferie "per motivate, gravi esigenze personali o di servizio". In questi casi è bene precisare che tali "motivate, gravi esigenze personali o di servizio" necessitano di apposita dichiarazione personale scritta, eventualmente corredata da documentazione inviata in uno con la comunicazione di proroga delle ferie.

Il concetto di "esigenze di servizio assolutamente indifferibili", comporta come conseguenza logica che, normalmente, non è possibile rinviare per intero le ferie per l’anno in corso all’anno successivo, in quanto la norma derogatoria ha carattere di eccezionalità e può essere invocata soltanto in riferimento ad esigui periodi residui di ferie, non goduti a causa di motivati ed indifferibili impegni di lavoro che non possono essere assolti dal collaboratore vicario.

Particolare problematica è insorta a tale riguardo sempre in tema di applicazione del tredicesimo comma, laddove viene stabilito che "le ferie disponibili all’atto della cessazione del rapporto di lavoro non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo". Anche in questo caso si presenta difficoltoso procedere alla corresponsione del trattamento sostitutivo laddove non siano riscontrabili comunicazioni pregresse che motivino il protrarsi per più periodi ed eccezionalmente la fruizione delle ferie.

A tale ultimo riguardo, per coloro cioè che si accingono ad essere collocati a riposo, si precisa che :

- i Dirigenti Scolastici che inoltrano domanda di collocamento a riposo entro i termini previsti dalla normativa, potranno usufruire delle ferie maturate nel corso dell’anno di riferimento entro il mese di agosto;

- nel caso di recesso da parte del Dirigente Scolastico, in periodi non contemplati dal punto precedente, il medesimo deve rispettare i termini del preavviso e nel predetto periodo non è consentita la fruizione delle ferie.

Da ultimo, al fine di una maggiore fluidità nella gestione e monitoraggio della materia da parte di questa amministrazione, si chiede che la comunicazione dei periodi di ferie venga effettuata mediante l’utilizzo del Mod. 1 allegato alla presente, da inviare esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: dirigenti.scolastici.umbria@istruzione.it,.

Resta inteso che oltre tali periodi (1° semestre e/o termine anno scolastico successivo), non è ammissibile la fruizione delle ferie, pur maturate dagli interessati.

2. Assenze dal servizio per malattia: - artt. 22 CCNL/06, D.L. 112/08 -  Art. 11 9°, 10° e 11° comma CCNL/10

Nel rinviare a quanto comunicato con nota prot. 00179/segr. Del 25.07.08 e a quanto disposto in materia dal novellato art. 11 del CCNL/10 di area, si ribadisce la necessità, che le comunicazioni relative a dette assenze avvengano con la massima tempestività nel puntuale rispetto di quanto disposto al nono comma del medesimo art. 11, secondo le regole comportamentali nello stesso previste.

Per le motivazioni già espresse nell’’ultimo capoverso del precedente punto, si chiede inoltre che le istanze di concessione dei benefici ex art. 33, 3° comma della legge 104/92, citate al 5° comma dell’art. 22, vengano effettuate mediante l’utilizzo del Mod 2 allegato alla presente .

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale
f.to Maria Letizia Melina

Modello richiesta ferie (RTF)
Modello domanda di permessi legge 104/1992, Art. 33 comma 3 (RTF)

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