La concessione del patrocinio, che riveste comunque carattere di discrezionalità a prescindere dal possesso dei requisiti richiesti, verrà comunicata da parte dell’ufficio competente entro 30 giorni dall’arrivo della richiesta.
Decorso tale termine senza alcun riscontro, il patrocinio si intende negato.
La concessione del patrocinio consente al richiedente di apporre sui materiali (stampati, manifesti, locandine realizzati per la comunicazione esterna dell’iniziativa patrocinata) la dicitura “Con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Umbria” e, solo ove espressamente richiesto e concesso, anche il logo di questo U.S.R. Le domande di patrocinio possono essere proposte da:
• istituzioni pubbliche;
• organismi privati (enti, organizzazioni/associazioni) ad alta rappresentatività. L’alta rappresentatività deve essere attestata o dal numero di iscritti, che deve essere una quota significativa della categoria di riferimento (nel caso di associazioni rappresentative di determinate categorie o gruppi), oppure dalla appartenenza ad una struttura organizzativa con elevata diffusione sul territorio. Le domande di patrocinio sono prese in considerazione soltanto per iniziative:
• gratuite;
• che si svolgono in un periodo di tempo determinato;
• attinenti con le materie di competenza o di interesse dell’Ufficio Scolastico Regionale;
• aventi carattere regionale, provinciale o comunale;
• significative sia per la rilevanza che per la qualità dei contenuti;
• che non si esauriscano nell’ambito interno del soggetto che le promuove, ma abbiano una rilevanza esterna di particolare significato nel territorio.
Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative che prestano le seguenti caratteristiche:
• abbiano scopo di lucro diretto o indiretto; • abbiano natura politica o esclusivamente religiosa;
• rientrino nell’ordinaria attività di istituti di istruzione, stagioni teatrali ordinarie, seminari estivi, corsi di perfezionamento, master;
• abbiano elementi identificativi di uno sponsor nel titolo o nel logo (title sponsors);
• prevedano il pagamento di una quota di partecipazione.
Più nel dettaglio si evidenzia che non possono essere accolte richieste di patrocinio:
– per iniziative che perseguano, anche solo indirettamente, finalità di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali, ditte, aziende, etc.;
– per iniziative che comportano attività, anche solo indirettamente, lucrative o che prevedano delle forme di pagamento (quote di partecipazione o di iscrizione, biglietti d’ingresso, raccolte fondi, versamenti di contributi di alcun tipo, etc.), anche se indirizzate a fini filantropici;
– per iniziative che ricadono nell’ambito di applicazione di protocolli d’intesa, convenzioni, o forme di collaborazione con uffici dell’Amministrazione Centrale, Uffici Scolastici Regionali o Istituzioni scolastiche, ovvero per iniziative promosse da soggetti accreditati o qualificati per la formazione del personale scolastico. In tali ipotesi, infatti, l’iniziativa non ha necessità di un ulteriore supporto, essendo già frutto di una collaborazione formalizzata con l’Amministrazione;
– per iniziative promosse da istituzioni scolastiche statali e/o paritarie che, seppur dotate di autonomia funzionale e di personalità giuridica, costituiscono articolazioni organizzative interne al Ministero dell’istruzione.
Pertanto, tali iniziative non necessitano di alcuna forma di sostegno da parte del Ministero, in quanto amministrazione di appartenenza, con il quale si condividono già di per sé finalità e scopi;
– per manifestazioni con carattere concorsuale ovvero per eventi finalizzati all’elaborazione di una graduatoria ed alla proclamazione di un vincitore; – per iniziative che si realizzino attraverso la produzione e la diffusione di film, libri, riviste, pubblicazioni, prodotti multimediali, opere cinematografiche e teatrali;
– per iniziative che prevedono
– a titolo esemplificativo, ma non esaustivo
– lezioni, incontri, dibattiti, durante lo svolgimento dell’orario scolastico ed extrascolastico, ovvero siano incluse nel Piano dell’Offerta Formativa delle Istituzioni scolastiche.
Preme, altresì, evidenziare che il patrocinio viene concesso per iniziative ed eventi e non per progetti.
Non può essere concesso il patrocinio preventivo ad attività complesse ed articolate, che si sviluppino in un arco temporale molto esteso, bensì a singole attività (convegni, mostre, ecc.) concretamente programmate, circoscritte nel tempo e di sicura realizzazione, il cui contenuto possa essere di volta in volta attentamente verificato.
Non possono essere concessi più patrocini, da parte di Uffici della stessa amministrazione (Uffici Centrali o Regionali del MIUR), per la medesima iniziativa.
Il patrocinio non è accordato in via permanente ma viene concesso esclusivamente per la durata del singolo evento. Non si estende, dunque, a ulteriori iniziative dello stesso tipo o condotte dallo stesso soggetto richiedente, per le quali va formulata una nuova richiesta.
La richiesta di patrocinio deve essere indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale mediante redazione dell’apposito modello – qui allegato – corredato della documentazione ivi indicata e della compilazione del modulo al seguente link
https://forms.office.com/e/CYWd2zDq3N
Modulo Patrocinio Umbria
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