Direzione Generale
Prot.n. AOODRUM-6062/C2
Perugia, 18/04/2012
Oggetto: richiesta di autorizzazione incarichi aggiuntivi dirigenti scolastici. Chiarimenti.
In considerazione della tardività con cui stanno pervenendo a questa Direzione Generale le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici, si reputa opportuno richiamare i princìpi e le regole che disciplinano tempi e modalità di presentazione di dette richieste.
Recita l'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001: "i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza".
Il tenore letterale della disposizione normativa è inequivocabile: i dirigenti scolastici che vogliano o debbano svolgere attività retribuite sono tenuti a chiedere "preventivamente" l'autorizzazione all'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza.
Il concetto di "preventività" presuppone che la richiesta sia presentata con un congruo anticipo rispetto all'inizio dell'attività per la quale si chiede l'autorizzazione, in modo da consentire all'Amministrazione una tempestiva valutazione della compatibilità dell'incarico con l'attività istituzionale svolta.
Ciò posto, non può ritenersi preventiva la richiesta protocollata e/o inviata e/o pervenuta contestualmente all'inizio dell'attività da autorizzare; allo stesso modo, non può dirsi preventiva la richiesta che, seppur protocollata e/o inviata in data precedente all'inizio dell'attività, perviene all'Amministrazione in data posteriore all'inizio dell'attività da autorizzare.
Tutte le situazioni appena descritte equivalgono a richieste tardive, e, come tali, non sono suscettibili di accoglimento.
Si rammenta che svolgere un incarico retribuito senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 53, comma 7, 8 e 9, d.lgs. 165/2001.
È appena il caso di ricordare, altresì, che gli unici incarichi per i quali non è richiesta preventiva autorizzazione sono: a) quelli conferiti dall'Amministrazione di appartenenza (centrale e/o periferica), individuati dall'art. 19, comma 1, CCNL Area V - Dirigenti scolastici dell'11 aprile 2006; b) quelli svolti ai sensi dell'art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001, richiamati anche dall'art. 19, comma 2, CCNL Area V - Dirigenti scolastici dell'11 aprile 2006.
Tanto premesso, questo Ufficio Scolastico Regionale, per semplificare e rendere più tempestive le procedure di invio delle richieste in oggetto, stabilisce che, a decorrere dal 1° maggio 2012, tutte le domande volte ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi ex artt. 24 e 53 d.lgs. 165/2001 e art. 19 CCNL Area V - Dirigenti scolastici dell'11 aprile 2006, così come modificato dall'art. 10 CCNL Area V - Dirigenti scolastici del 15 luglio 2010, debbano essere inviate dai Dirigenti scolastici, non appena abbiano ricevuto notizia dell'incarico, mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail: antonella.iunti@istruzione.it
La richiesta preventiva deve essere redatta in conformità ai modelli allegati alla Circolare di questa Direzione Generale prot. n. 8516/C1e del 19 settembre 2009.
Per ulteriori chiarimenti in ordine agli incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici, con particolare riferimento alla tipologia di incarichi conferibili e al relativo regime retributivo, si fa rinvio alla Circolare appena citata e alla Circolare di questo Ufficio Scolastico Regionale del 9 marzo 2010, prot. n. 1503-C2.
Il Direttore Generale
f.to Maria Letizia Melina
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dell'Umbria